CER per le imprese industriali: cosa resta dopo il contributo PNRR

Il contributo PNRR fino al 40% per gli impianti inseriti nelle comunità energetiche rinnovabili ha chiuso lo sportello il 30 novembre 2025. Da quella data non è più possibile presentare nuove domande. Per un’impresa resta la componente di sostegno di durata maggiore: la tariffa premio sull’energia condivisa, riconosciuta dal GSE per 20 anni e senza limiti legati agli abitanti del comune (come invece era previsto per il contributo del 40%). Il decreto che la regola ne prevede l’applicazione fino al 31 dicembre 2027, o fino al raggiungimento di 5 GW di potenza incentivata nazionale, se arriva prima. E chi realizza l’impianto senza contributo in conto capitale riceve la tariffa senza la riduzione applicata a chi ha avuto il 40%.
I dati del GSE al 31 luglio 2026, elaborati dall’Osservatorio Economico Aforisma:
| KPI | Valore | Unità di misura | Variazione su fine 2025 |
|---|---|---|---|
| Configurazioni in esercizio | 4.385 | N° | +143% |
| Potenza complessiva installata | 361 | MWp | +107% |
| Punti di prelievo (POD) coinvolti | 45.502 | N° | +149% |
| Energia condivisa attesa nel 2026 | 68 | GWh | n.d. |
Fonte: Osservatorio Economico Aforisma, elaborazione su dati GSE al 31 luglio 2026.
Rispetto al tetto di 5 GW previsto dal decreto, la potenza in esercizio è ancora contenuta: lo spazio per nuovi impianti è ampio e utilizzabile da subito. Le associazioni di settore hanno chiesto di rinnovare e prolungare il meccanismo, e si attende una risposta.
Comunità energetica rinnovabile: come funziona per un’impresa
Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico con almeno due membri e almeno due punti di connessione alla rete. Gli impianti della comunità immettono energia rinnovabile in rete e i membri la prelevano per i propri consumi. La condivisione passa dalla rete di distribuzione esistente, senza cavi dedicati fra il capannone e gli altri membri.
Il GSE confronta ora per ora l’energia immessa dagli impianti e quella prelevata dai membri. Il valore minore fra le due è l’energia condivisa, cioè la quantità su cui si calcola l’incentivo.
Il perimetro di riferimento è quello della cabina primaria, la stazione che trasforma l’energia dall’alta alla media tensione e alimenta una porzione di territorio. Tutti i punti di prelievo e di immissione della comunità devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria. Il GSE pubblica una mappa che permette di verificare a quale cabina è collegato un indirizzo.
Per un’impresa, questo significa che l’impianto sul capannone può servire anche i consumi di aziende, famiglie o enti vicini, purché collegati alla stessa cabina. Le diverse configurazioni sono descritte nella pagina dedicata all’autoconsumo diffuso e comunità energetiche.
Autoconsumo individuale a distanza: come funziona per un’impresa
Non sempre serve una comunità. Con l’autoconsumo individuale a distanza la stessa impresa produce energia rinnovabile in un sito e la usa nei propri punti di prelievo in altri siti, attraverso la rete di distribuzione: per esempio un impianto sul tetto di un magazzino che alimenta lo stabilimento produttivo poco distante. Non servono altri membri né un soggetto giuridico dedicato, e non ci sono limiti legati alla dimensione dell’impresa.
Le regole economiche sono quelle viste per la comunità: sull’energia condivisa, cioè quella prodotta e consumata nella stessa ora dai punti dell’impresa, il GSE riconosce la tariffa premio per 20 anni e la valorizzazione ARERA, purché impianto e punti di prelievo siano sotto la stessa cabina primaria. L’impianto può essere anche di un produttore terzo.
Il contributo PNRR del 40%: che cosa è chiuso e che cosa è successo dopo
Il contributo PNRR copriva fino al 40% dell’investimento per impianti realizzati nei comuni sotto una soglia di abitanti. La soglia era di 5.000 abitanti nel decreto originario (DM 414/2023) ed è salita a 50.000 con il decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, pubblicato il 25 giugno 2025. Lo sportello GSE è rimasto aperto dall’8 aprile 2024 al 30 novembre 2025.
Il 19 febbraio 2026 il decreto-legge n. 19 (articolo 27) ha riorganizzato la gestione della misura nella “Facility CACER”: il GSE è subentrato al Ministero e il 27 marzo 2026 ha pubblicato le nuove regole operative. Da maggio ad agosto 2026 il GSE ha pubblicato gli atti di concessione. Con il sesto atto, comunicato il 31 luglio 2026, i beneficiari erano 30.299, per 779 milioni di euro di contributi. Le domande ammissibili rimaste senza copertura sono in un elenco di riserva, che scorre in caso di rinunce o di nuove risorse.
Chi non ha presentato domanda entro il 30 novembre 2025 non può più accedere a questo contributo. Al 15 settembre 2026 non risultano nuove finestre per presentare domande.
Per chi ha ottenuto il contributo, le regole del 27 marzo 2026 fissano un termine preciso: l’impianto deve entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo di concessione e comunque entro il 31 dicembre 2027. Il vincolo precedente, con fine lavori al 30 giugno 2026, è stato abrogato: le guide che lo riportano ancora sono superate.
Le date che contano
| Data | Che cosa | Stato al 15 settembre 2026 |
|---|---|---|
| 24 gennaio 2024 | Entra in vigore la tariffa premio del DM 414/2023 | Aperta |
| 8 aprile 2024 | Apre lo sportello del contributo PNRR | Chiuso |
| 30 novembre 2025 | Chiude lo sportello del contributo PNRR | Nessuna nuova domanda |
| 19 febbraio 2026 | Decreto-legge n. 19: nasce la Facility CACER | In attuazione per chi ha fatto domanda |
| Maggio-agosto 2026 | Atti di concessione del contributo | Pubblicati |
| 31 dicembre 2027 | Termine per l’entrata in esercizio degli impianti finanziati dal PNRR e limite di applicazione della tariffa premio | Aperto |
Che cosa resta: la tariffa premio sull’energia condivisa
La tariffa premio è regolata dal Titolo II del DM 414/2023 ed è in vigore dal 24 gennaio 2024. Il GSE la riconosce sull’energia condivisa per 20 anni dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto. Non richiede soglie di abitanti: vale nei capoluoghi come nei piccoli comuni.
La tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile. La parte variabile dipende dal prezzo zonale orario (Pz), cioè il prezzo all’ingrosso dell’energia nella zona di mercato, ora per ora, e cresce quando il prezzo scende. L’importo complessivo ha un limite massimo che cambia con la potenza dell’impianto. Per il fotovoltaico si aggiunge una correzione geografica: +10 €/MWh al Nord e +4 €/MWh al Centro.
| Potenza dell’impianto | Formula (€/MWh) | Tetto | Tetto al Nord (fotovoltaico) |
|---|---|---|---|
| Fino a 200 kW | 80 + max(0; 180 − Pz) | 120 | 130 |
| Da 200 a 600 kW | 70 + max(0; 180 − Pz) | 110 | 120 |
| Oltre 600 kW (fino a 1 MW) | 60 + max(0; 180 − Pz) | 100 | 110 |
Fonte: DM 414/2023, Allegato 1.
Come cambia la tariffa con il prezzo dell’energia
Applicando la formula a un impianto fotovoltaico al Nord, senza contributi in conto capitale, si ottengono questi valori.
| Prezzo zonale (€/MWh) | Fino a 200 kW | Da 200 a 600 kW | Oltre 600 kW |
|---|---|---|---|
| 45 | 130 | 120 | 110 |
| 140 | 130 | 120 | 110 |
| 160 | 110 | 100 | 90 |
| 200 | 90 | 80 | 70 |
Valori in €/MWh, calcolati sulla formula del DM 414/2023.
Quando il prezzo zonale è pari o inferiore a 140 €/MWh, tutte e tre le fasce sono al tetto. Sopra quella soglia la tariffa scende, e da 180 €/MWh in su resta la sola parte fissa più la correzione zonale. Nelle stesse ore, però, cresce il valore dell’energia che l’impresa consuma direttamente e di quella venduta in rete. Il peso di ciascuna voce dipende dal profilo orario dei consumi: lo spieghiamo nell’articolo su come ridurre la bolletta energetica aziendale e in quello sull’autonomia energetica dell’azienda.
Senza contributo la tariffa è intera
Se l’impianto ha ricevuto un contributo in conto capitale, la tariffa si riduce con un fattore F: tariffa × (1 − F). F cresce in modo proporzionale al contributo, da 0 fino a 0,50 con un contributo del 40%. In pratica, con il 40% la tariffa si dimezza; con un contributo del 20% si riduce di un quarto.
La riduzione non si applica a enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e persone fisiche. Alle imprese si applica. Per questo un’impresa che realizza oggi l’impianto con risorse proprie, o con una formula finanziata, può scegliere l’autoconsumo individuale a distanza o una comunità energetica, condividere l’energia che non consuma nel sito di produzione e ricevere la propria quota (*) della tariffa piena per 20 anni.
(*) La quota a beneficio dell’impresa dipende dalla configurazione di autoconsumo diffuso effettivamente applicata.
Le regole operative del GSE (versione del 16 luglio 2025) indicano con che cosa la tariffa si può sommare:
- con le detrazioni fiscali ordinarie dell’articolo 16-bis del TUIR e con i sostegni che non sono aiuti di Stato, senza riduzione;
- con contributi in conto capitale fino al 40% e con altri aiuti di Stato fino al 40% di equivalente sovvenzione, con la riduzione descritta sopra;
- non si somma con altri incentivi sull’energia prodotta, con il Superbonus e con sostegni oltre il 40%.
Gli incentivi per le imprese attivi oggi vanno quindi verificati uno per uno rispetto a queste regole.
Le altre voci: valorizzazione ARERA ed energia immessa
Alla tariffa premio si aggiungono due entrate. La prima è la valorizzazione prevista da ARERA con la delibera 727/2022/R/eel (TIAD): per l’energia autoconsumata nella configurazione il GSE riconosce un importo pari alla parte variabile della tariffa di trasmissione in bassa tensione, per 20 anni, pagato insieme alla tariffa. Il valore unitario lo fissa ARERA.
La seconda è la vendita dell’energia immessa in rete, che resta nella disponibilità del produttore e segue il prezzo di mercato.
Le condizioni per un’impresa
Chi può essere membro
Un’impresa può essere socia o membro di una CER a tre condizioni.
- Deve essere una PMI. Le grandi imprese sono escluse come soci o membri. La dimensione si calcola insieme alle imprese collegate e associate, secondo la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361. Una società da 150 dipendenti che fa parte di un gruppo con 600 dipendenti complessivi può risultare grande impresa.
- La partecipazione alla comunità non deve essere la sua attività commerciale o industriale principale.
- Il codice ATECO prevalente non deve essere quello della produzione di energia elettrica. Per le imprese iscritte dopo il 1° aprile 2025 sono esclusi i codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00. Per quelle iscritte prima è escluso il gruppo 35.1.
Quali impianti prendono la tariffa
- Impianti nuovi o potenziamenti di impianti esistenti, con componenti principali nuovi.
- Potenza fino a 1 MW per singolo impianto.
- Entrata in esercizio dal 16 dicembre 2021 in poi.
Gli impianti entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021 possono far parte di una CER fino al 30% della potenza complessiva, senza tariffa premio e con la sola valorizzazione ARERA.
C’è poi un punto che riguarda chi costruisce o ristruttura un capannone. La quota di potenza installata per rispettare l’obbligo di rinnovabili negli edifici nuovi non prende la tariffa premio. Per gli edifici non pubblici quella quota vale 0,05 kW per metro quadrato di superficie in pianta: su un capannone da 4.000 m² sono 200 kW. Solo la potenza oltre quella soglia entra nel calcolo.
La soglia del 55%
Il decreto destina una parte della tariffa a soggetti diversi dalle imprese o al territorio. Quando l’energia condivisa supera il 55% dell’energia prodotta e immessa, o il 45% se l’impianto ha ricevuto anche il contributo in conto capitale, la tariffa premio riferita all’eccedenza può andare solo a consumatori diversi dalle imprese o a finalità sociali. Il GSE effettua questa verifica ogni anno.
Una comunità di sole imprese con molta energia condivisa trattiene quindi solo una parte dell’incentivo. Per questo potrebbe convenire coinvolgere famiglie, enti locali o associazioni della zona.
Quando la comunità energetica non è la soluzione più adatta
Per alcune imprese la CER porta un beneficio ridotto o nessun beneficio. Per ciascun caso esiste un’alternativa da valutare.
L’impresa è grande, anche per effetto del gruppo. Non può essere membro. Può però partecipare come produttore terzo, mettendo a disposizione della comunità un impianto di sua proprietà, oppure entrare in un gruppo di autoconsumatori nello stesso edificio o usare l’autoconsumo individuale a distanza, che non pone limiti al tipo di impresa.
L’impianto supera 1 MW. La tariffa si applica al singolo impianto fino a quella potenza. Taglia e configurazione vanno ragionate sul profilo dei consumi prima di scegliere la CER.
L’impianto è già in esercizio da prima del 16 dicembre 2021. Non prende la tariffa premio. Può entrare in una comunità per la sola valorizzazione ARERA, entro il limite del 30% della potenza. Un potenziamento con componenti nuovi, invece, può accedere alla tariffa per la potenza aggiunta.
I consumi dello stabilimento assorbono quasi tutta la produzione. Se l’impianto immette poco in rete, l’energia da condividere è poca. In questo caso il valore sta nell’autoconsumo diretto, eventualmente con una batteria in azienda che sposta l’energia dalle ore centrali a quelle serali. I criteri per valutarlo sono nell’articolo su quando conviene il fotovoltaico sul capannone.
Sotto la stessa cabina primaria non ci sono consumatori con cui condividere. Prima di progettare conviene verificare sulla mappa del GSE chi si trova nell’area.
I tempi del progetto non stanno dentro il 31 dicembre 2027. In questo caso l’impianto va valutato sul solo autoconsumo e sulla vendita dell’energia immessa.
Che cosa conviene fare oggi: le opzioni per un’impresa
Un’impresa che ha i requisiti ha davanti quattro strade.
- Costruire l’impianto sul proprio capannone e condividere l’eccedenza con altri propri punti di prelievo, tramite l’autoconsumo individuale a distanza, o con altri soggetti in una comunità. L’azienda consuma direttamente la produzione nelle ore di lavoro e mette in condivisione quella dei weekend e delle pause. Il punto di partenza è un impianto fotovoltaico industriale dimensionato sui consumi.
- Entrare in una CER già costituita sotto la stessa cabina primaria, come consumatore, come produttore o in entrambi i ruoli.
- Costituire una CER dedicata con altre imprese della zona, tenendo conto della soglia del 55% nella scelta dei membri.
- Ospitare l’impianto di un produttore terzo, che investe e lo mette a disposizione della comunità. È la strada delle soluzioni finanziate, descritte nell’articolo sulle formule finanziate.
Affianchiamo le imprese nella valutazione della configurazione, nella progettazione e nella realizzazione dell’impianto.
I tempi da rispettare prima del 31 dicembre 2027
Il DM 414/2023 prevede che il meccanismo della tariffa premio si applichi fino al 31 dicembre 2027. Da ottobre 2026 restano 15 mesi, e un progetto ha una sequenza obbligata:
- verifica della cabina primaria, dei requisiti dell’impresa e dei possibili membri;
- progetto, autorizzazione e richiesta di connessione;
- costituzione della comunità, che deve esistere prima che l’impianto entri in esercizio;
- entrata in esercizio dell’impianto;
- domanda di accesso alla tariffa sul portale GSE entro 120 giorni dall’entrata in esercizio. Una domanda tardiva fa perdere la tariffa per il periodo di ritardo.
Conviene pianificare le fasi in modo da chiudere anche l’ultimo passaggio con margine sulla fine del 2027.
Domande frequenti
Si può ancora avere il contributo PNRR del 40%?
No. Lo sportello ha chiuso il 30 novembre 2025. Le domande ammissibili non finanziate sono in un elenco di riserva, che scorre solo in caso di rinunce o nuove risorse.
Una grande impresa può partecipare a una CER?
Non come socio o membro. Può partecipare come produttore terzo, mettendo a disposizione un impianto, oppure scegliere un gruppo di autoconsumatori nello stesso edificio o l’autoconsumo individuale a distanza.
Un impianto fotovoltaico esistente può entrare in una comunità energetica?
Sì, se è entrato in esercizio dal 16 dicembre 2021 e rispetta gli altri requisiti. Gli impianti più vecchi possono entrare fino al 30% della potenza della comunità, senza tariffa premio.
Quanto rende l’autoconsumo individuale a distanza o una comunità energetica per un’impresa?
Dipende dall’energia effettivamente condivisa. Per un impianto fotovoltaico al Nord fino a 200 kW, senza contributo, la tariffa premio varia fra 90 e 130 €/MWh di energia condivisa in funzione del prezzo zonale. A questa si sommano la valorizzazione ARERA e la vendita dell’energia immessa. In una CER la ripartizione dei benefici fra produttori e consumatori segue il regolamento approvato dalla comunità.
Da dove partire
Per capire se l’autoconsumo individuale a distanza o una CER ha senso per la vostra azienda servono tre verifiche: la cabina primaria a cui sono collegati i vostri stabilimenti, la dimensione dell’impresa calcolata con le collegate e il profilo orario dei consumi. Con questi dati si sceglie la configurazione tra quelle dell’autoconsumo diffuso. Se volete fare questa analisi con noi, potete verificare la fattibilità per la vostra azienda.
Aggiornato al 15 settembre 2026.
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3 Novembre 2026
3 Novembre 2026




